Lo smart working, modalità lavorativa che ha preso piede in maniera preponderante nel periodo di emergenza Coronavirus, è stato regolamentato in questo periodo attraverso delle procedure dedicate per favorirne l’adozione da parte delle imprese.
In merito al lavoro agile esiste già una regolamentazione, attraverso la legge 81 del 2017.
La legge specifica la regolamentazione del dello smart working come modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con inclusa la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività.
La prestazione lavorativa in modalità agile può essere eseguita in parte all’interno degli uffici aziendali e in parte all’esterno della sede di lavoro senza una postazione fissa, entro i limiti di una durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge.
Covid-19 e prosecuzione dello smart working
Durante il periodo Coronavirus, il Governo ha stabilito una procedura semplificata per l’attivazione dello smart working, che prevede che il lavoro agile sia attivabile dal datore di lavoro senza la necessità di un accordo individuale tra le parti. Il Ministero del Lavoro ha istituito sul sito Web una pagina dedicata alle FAQ che comprende chiarimenti anche in merito alla prosecuzione dello smart working.
La pagina chiarisce che la procedura semplificata attualmente in vigore, ovvero quella per la quale l’assegnazione allo smart working avviene per scelta del datore di lavoro e senza un accordo individuale con il lavoratore, sarà in vigore solo fino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 90 del decreto Rilancio.
Dopo il termine dello stato di emergenza
Al termine dello stato di emergenza, resta comunque in vigore la regolamentazione stabilita attraverso la legge 81 del 2017.
Secondo la legislazione del 2017 per l’attivazione dello smart working è necessario stipulare un accordo scritto tra il datore di lavoro e il dipendente. L’accordo deve necessariamente comprendere alcuni contenuti tra cui:
- La durata della prestazione in smart working: se si svolgerà per un tempo determinato o indeterminato
- Periodo di preavviso: Il recesso dalla modalità di smart working per il ripristino della modalità di lavoro pressa la sede aziendale è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un valido e giustificato motivo
- Modalità e tempistiche: l’accordo deve contenere i dettagli dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con riferimento specifico agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;
- Controllo e potere disciplinare: all’interno dell’accordo devono essere specificate le modalità di controllo dello svolgimento della prestazione lavorativa esterna, nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
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