PROVVEDIMENTO 89757/2018 DEL 30/04/18: CHIARIMENTI SU FE B2B E B2C
1. Sono ad oggi validi due diversi tracciati per le fatture elettroniche emesse verso la PA e per quelle verso clienti privati (B2B e B2C). Questo significa che per le fatture verso la PA continueranno ad essere valide tutte le regole e procedure attualmente in essere, mentre per le fatture verso privati sono state definite nuove specifiche tecniche. Le differenze sostanziali tra i due tracciati sono due:
- È stata TOLTA la possibilità di rifiutare una fattura elettronica : quindi le PA potranno continuare a rifiutare le FE ricevute mentre i privati non potranno farlo
- Nel tracciato FE per i privati è prevista la possibilità di inviare anche fatture a soggetti esteri : questo ha solo valore dichiarativo. Significa che sarà possibile inviare al Sdi anche le fatture verso clienti esteri (e in questo modo non sarà più necessario compilare lo spesometro per queste fatture) ma ai clienti dovrà comunque essere inviata la fattura con la stessa modalità oggi in essere (lo Sdi non invierà nulla al cliente estero).
2. È prevista un’area riservata per ogni azienda in cui è possibile effettuare queste operazioni:
- Comunicare allo Sdi qual è il canale di ricezione scelto dall’azienda per le FE (PEC, codice intermediario o codice personale se si è deciso di accreditarsi direttamente) : questo canale prevarrà su quanto riportato negli XML dei fornitori (quindi se un fornitore manderà l’XML mettendo come indirizzo del destinatario la PEC e l’azienda ha comunicato allo Sdi un codice intermediario, lo Sdi veicolerà l’XML sull’intermediario).
- Scaricare un QR code che contiene i dati fiscali dell’azienda (ragione sociale, partita iva, sede legale) + canale di trasmissione scelto per le FE.
- Visualizzare le FE che sono state inviate e che lo Sdi per qualche motivo non è riuscito a recapitare all’azienda stessa (es. è stata indicata una PEC e la casella è piena).
3. É stato chiarito che la data di emissione della fattura (quindi la data in cui è possibile mettere il documento in liquidazione IVA) è la data fattura (quindi non la data spedizione). La data di ricezione della fattura (ovvero la data in cui il cliente potrà detrarsi l’imposta relativa alla mia fattura) è invece la data in cui lo Sdi riesce a recapitargli la FE. Facciamo un esempio: l’azienda A stampa le fatture datate 30/04. Il 05/05 dopo aver fatto tutti i controlli invia allo sdi gli XML. Dopo 5 giorni lo sdi risponde ad A che i file sono a posto e che li ha recapitati ai suoi clienti : A verserà l’iva della fattura nella liquidazione del mese di aprile, i clienti potranno registrare la fattura solo con data >= al 10/05 e quindi si detrarranno l’imposta nella liquidazione del mese di maggio.
4. L’agenzia delle entrate ha messo a disposizione un servizio GRATUITO per la conservazione sostitutiva che ha sia valore fiscale che civilistico. Non si hanno dettagli su come avvenga questa conservazione, si sa solo che per averla è necessario sottoscrivere un accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate. L’accordo di servizio è disponibile nell’area riservata del punto 2.
5. Per tutte le fatture estere che non transitano dallo Sdi (quindi quelle per cui non viene emessa fattura elettronica e per quelle ricevute) sarà necessario compilare un nuovo spesometro MENSILE (esterometro). Possono essere escluse dall’esterometro le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Ad oggi non ci sono esclusioni per le fatture già comunicate in intrastat.
CIRCOLARE 8/E AdE – CHIARIMENTI SU CESSIONI CARBURANTI E FE VERSO SUBAPPALTATORI PA
1. Saranno soggette a fatturazione elettronica solo le cessioni di benzina e gasolio destinate a essere utilizzate come carburanti per motori di autotrazione (quindi no benzina per caldaie, utensili giardino, ecc. ma solo per auto e autocarri).
2. Nella FE emessa per la cessione di carburante la targa è FACOLTATIVA (quindi se si vuole che il proprio fornitore metta la targa nell’XML è necessario accordarsi con lui).
3. Sia il cedente che il cessionario saranno tenuti a conservare elettronicamente queste fatture.
4. Ai fini della deducibilità dell’iva e del costo di questi acquisti oltre alla FE è necessario che il pagamento NON venga effettuato in contanti.
5. Per gli appalti pubblici saranno soggetti a fatturazione elettronica solo le operazioni dirette tra PA e titolare dell’appalto e tra il titolare dell’appalto e i suoi eventuali subappaltatori. Quindi ipotizziamo che l’impresa A vinca un contratto per la realizzazione di 10 cantieri. A subappalta 5 cantieri all’impresa B. B subappalta 3 cantieri all’impresa C. A dovrà emettere fattura elettronica alla PA. B dovrà emettere fattura elettronica ad A ma C NON dovrà emettere fattura elettronica a B. Quindi ci si ferma al primo livello di subappalto.
Naviga per categoria:
Seleziona una categoria d’interesse dal nostro magazine