Il DL 119/2018 introduce l’obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi telematici a partire dal 01/01/2020. Il termine è anticipato al 01/07/2019 per i soggetti passivi IVA con volume d’affari superiore a 400.000€.
In questo articolo cercheremo di identificare quali sono le operazioni soggette al nuovo obbligo, chi sono i soggetti coinvolti e quali procedure dovranno essere adottate.
Le operazioni incluse
Le operazioni soggette al nuovo obbligo dei corrispettivi telematici sono quelle indicate nell’ART. 22 DPR 633/1972 ovvero le cessioni poste in essere generalmente verso privati e che non richiedono l’emissione della fattura se non espressamente richiesta dal cliente.
Rientrano ad esempio in questa casistica le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere, le prestazioni di trasporto di persone, ecc.
Per semplificare l’individuazione delle operazioni coinvolte, possiamo affermare che tutte le operazioni che oggi vengono certificate mediante scontrino oppure mediante ricevuta fiscale dal 01/01/2020 (e in alcuni casi dal 01/07/19) dovranno essere certificate tramite corrispettivo telematico.
Ma, se è chiaro che il nostro bar di fiducia dovrà dotarsi di un Registratore Telematico, è ancora ad oggi dubbia la casistica dei corrispettivi che attualmente non sono soggetti all’obbligo di certificazione con scontrino o ricevuta fiscale. Il caso tipico è quello delle somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali per le quali l’azienda normalmente addebita in cedolino il contributo versato dal dipendente. Per questa casistica e in generale per i dettagli di applicazione del nuovo obbligo si è in attesa di uno specifico decreto ministeriale.
Corrispettivi telematici: i soggetti coinvolti
Destinatari del nuovo obbligo dei corrispettivi telematici sono tutti i soggetti passivi IVA che eseguono operazioni disciplinate dall’ART. 22 DPR 633/1972: commercianti al minuto, alberghi e pubblici esercizi, imprese di trasporto, artigiani, istituti di credito, assicurazioni, agenzie di viaggio, ecc.
L’articolo citato prevede, infatti, per questi soggetti la possibilità di certificare le vendite tramite fattura oppure tramite scontrino/ricevuta fiscale. Nel caso in cui l’operatore abbia optato per l’emissione della fattura (che dal 01/01/19 è diventata elettronica) non sarà necessario introdurre nessuna modifica e il soggetto potrà continuare ad emettere le fatture in modalità elettronica. Nel caso in cui, invece, le vendite siano certificate tramite scontrino o ricevuta dal 01/01/20 (01/07/19 per soggetti con volume d’affari sopra 400.000€) sarà necessario procedere con la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Per verificare se la partenza del nuovo obbligo sia o meno anticipata al 01/07/2019 è necessario controllare il volume d’affari al 31/12/2018 e, quindi, esposto nel modello IVA 2019.
La procedura
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 182017 del 28 ottobre 2016 definisce modalità e dati da trasmettere per rispettare il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi telematici.
A livello procedurale i soggetti destinatari del nuovo obbligo dovranno dotarsi di un Registratore telematico, ovvero di un componente hardware e software predisposto per registrare, memorizzare, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali all’Agenzia delle entrate. I modelli di registratori telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
I registratori telematici generano quotidianamente, al momento della chiusura, un file XML, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono all’Agenzia. La procedura si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia che attesterà l’avvenuta ricezione tramite un messaggio di esito positivo. In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e gli esercenti dovranno effettuare la ritrasmissione dei dati entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Per gli esercenti dotati di più di tre terminali (o punti cassa) per ogni singolo punto vendita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica può essere effettuata mediante l’uso di un unico punto di raccolta, ossia di un unico Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa. Si sottolinea, però, che le specifiche tecniche allegate al provvedimento 182017 prevedono che in caso di trasmissione centralizzata mediante un unico Registratore, il soggetto passivo dovrà certificare annualmente il proprio bilancio d’esercizio e dotarsi di un processo di controllo dettagliato all’interno delle specifiche stesse.
Si sottolinea inoltre che i registratori telematici sono attivati e disattivati solamente da personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate e sono sottoposti a verificazione biennale.
All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia il proprietario del Registratore Telematico potrà scaricare un QR code da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, che potranno, così, verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore stesso.[vc_row][vc_column el_class=”blog-author”][distance][vc_separator el_width=”50″][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”blog-author-img” width=”1/12″][vc_single_image image=”29099″ img_size=”60×60″][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”blog-author-txt” width=”5/6″][vc_column_text]Simona Bonomi
Specialista Fatturazione elettronica e Product Manager ERP AFC – Gruppo Sme.UP
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