AssoSoftware, l’associazione nazionale delle case produttrici di software per professionisti e imprese, nei giorni scorsi ha rilasciato una circolare in cui fornisce alcuni suggerimenti operativi legati alla fattura elettronica. Si tratta di semplici posizioni interpretative adottate in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate ma che, comunque, si basano sulle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia piuttosto che su interventi dell’Agenzia all’interno di forum e confronti con l’associazione stessa.
Questi i consigli principali:
Data effettuazione operazione
Per il primo semestre si consiglia di continuare ad adottare le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva. In altri termini:
- la data fattura coincide con la data di effettuazione dell’operazione (in riferimento alle fatture immediate);
- la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali);
- l’annotazione della fattura sul registro Iva può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Per fare un esempio pratico:
- la fattura emessa per un pagamento ricevuto in data 05/01/19 dovrà essere data 05/01/19. La trasmissione al SDI dovrà avvenire entro il 16/02/19 indipendentemente dalla data fattura. L’annotazione in contabilità del documento seguirà la datazione della fattura: quindi nel nostro esempio la registrazione contabile avrà data 05/01/19 e non saranno necessarie forzature sulla data competenza IVA.
Sottolineiamo che AssoSoftware non si è espressa sulle fatture differite.
Reverse charge interno
In riferimento ai casi del reverse charge interno rimangono ancora dubbi su come assolvere correttamente all’integrazione Iva e all’invio dell’eventuale documento integrativo. In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri Iva e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato.
In ogni caso se l’Agenzia dovesse chiarire che l’indicazione dell’integrazione dell’imposta sul documento è ancora necessaria, i programmi Sme.UP verranno adeguati per permettere il salvataggio del valore all’interno dei metadati senza richiedere la generazione dell’autofattura.[vc_row][vc_column el_class=”blog-author”][distance][vc_separator el_width=”50″][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”blog-author-img” width=”1/12″][vc_single_image image=”29099″ img_size=”60×60″][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”blog-author-txt” width=”5/6″][vc_column_text]Simona Bonomi
Specialista Fatturazione elettronica e Product Manager ERP AFC – Gruppo Sme.UP
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