A partire dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro sarà abolito, in quanto entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per acquisti e vendite con controparti estere. Si tratta di una delle novità previste dalla legge di bilancio del 2021, più dettagliatamente dell’art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 che concerne la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere – esterometro.
La trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), già obbligatoria in Italia, diventerà così necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori dello Stato.
Cosa prevede la normativa?
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche (versione 1.6.3 del 20 aprile 2020).
Nuove modalità per le operazioni con l’estero
1. Come gestire i dati relativi alle cessioni e prestazioni verso i soggetti non stabiliti in Italia
Per quanto riguarda i dati relativi alle cessioni e prestazioni verso i soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere generate e trasmesse allo SDI le fatture elettroniche (contenenti le stesse informazioni delle fatture nazionali) verso i clienti esteri. Nella compilazione del tracciato XML, nel ‘cessionario/committente’ verranno indicati i dati del cliente estero e nel “codice destinatario” XXXXXXX. Tali fatture non verranno consegnate dallo SDI al destinatario della fattura, e l’invio al cliente finale continueranno ad avvenire con le modalità già in uso.
La trasmissione delle fatture estere dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle altre fatture elettroniche (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.).
2. Come gestire i dati relativi alle cessioni e prestazioni ricevute da soggetti non stabilità in Italia
Per quanto riguarda i dati relativi alle cessioni e prestazioni ricevute da soggetti non stabilità in Italia, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento d’acquisto, dovranno essere generati e trasmessi i documenti integrativi previsti (TD17/TD18/TD19) con i quali comunicare allo SDI in formato elettronico l’importo degli acquisti di merci e servizi da fornitori esteri.
Nella compilazione del tracciato XML, nel ‘cedente/prestatore’ dovranno essere indicati i dati relativi al fornitore estero e nel ‘cessionario/committente’ i dati relativi all’azienda che genera e trasmette il documento integrativo. Tali documenti verranno recapitati dallo SDI nel cassetto fiscale dell’azienda indicata nel ‘cessionario/committente’ ma non dovranno essere registrati contabilmente.
Impatto sulla gestione delle fatture
- emissione fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia: si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01 o TD24;
- emissione fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Tipologia dei documenti
Di seguito riepiloghiamo i codici-tipo-documento interessati dalla nuova normativa:
- Codice-tipo-documento TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
- Codice-tipo-documento TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.
- Codice-tipo-documento TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
Sanzioni previste
E’ prevista una sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Come verificare se la tua azienda ha già gli strumenti giusti
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