La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), prorogando l’agevolazione rivolta alle imprese in beni strumentali nell’ambito del Piano Industria 4.0, ha previsto tuttavia alcune novità che vanno a differenziare l’aliquota di deducibilità a seconda del costo di acquisizione sostenuto dall’azienda.
La proroga ha infatti introdotto le seguenti aliquote extra-deduzione:
- 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 200% per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Questo meccanismo determina, quindi, che la maggior deduzione sarà più alta per gli investimenti con importo più contenuto, mentre esclude da qualsiasi agevolazione fiscale gli investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro.
L’iperammortamento si potrà applicare esclusivamente agli investimenti inclusi nella Tabella A allegata alla legge di Bilancio 2017 (art. 1 co. 9 della L. 232/2016) effettuati entro il 31 dicembre 2019.
Sono contemplati anche gli investimenti che verranno completati entro il 31/12/2020 a condizione che il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento per un acconto pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31/12/2019.
I requisiti necessari per usufruire degli sgravi fiscali sono i seguenti:
- Interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Dichiarazione prodotta dal rappresentante legale dell’azienda che certifichi l’avvenuta interconnessione del bene;
- Nel caso in cui il bene abbia un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro sarà necessaria una perizia tecnica giurata, ovvero, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, corredata da un’analisi tecnica che dimostri, oltre all’interconnessione, la presenza dei requisiti previsti dagli elenchi di cui all’allegato A o B della Legge di Bilancio 2017.
La perizia/attestato, come evidenziato nella Circolare n. 4/2017, può essere riferita anche ad una pluralità di beni, e può sostituire la dichiarazione del rappresentante legale richiesta per quei beni con un costo unitario pari o inferiori a 500.000 euro.
Ulteriori chiarimenti in merito all’acquisizione della documentazione richiesta sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 dove si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. In altri termini, in caso di perizia tardiva, l’agevolazione slitterà ma non si decadrà dal beneficio.
Con il Decreto Crescita, invece, è arrivata la proroga del superammortamento 2019. L’agevolazione è stata reintrodotta dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, contemplando anche la possibilità di completare l’acquisizione dei beni strumentali entro il 30 giugno 2020 se l’ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia saldato con un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.
Rimane ad un’aliquota di ammortamento del 130% e, tra i beni strumentali nuovi, non vengono inclusi:
- veicoli ed altri mezzi di trasporto richiamati dal comma 1 dell’art. 164 TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 alla L. 208/2015 (condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei completi di equipaggiamento);
Potranno invece utilizzare dell’agevolazione i veicoli strumentali utilizzati dalla generalità delle imprese quali gli autocarri o gli autotreni.
Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
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