Con la modifica degli articoli 19 co.1 e 25 co.1 del DPR 633/1972 sono state introdotte importanti novità sull’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Le modifiche ai due articoli prevedono l’anticipazione del termine per esercitare la detrazione che deve avvenire entro la dichiarazione relativa all’anno in cui la relativa operazione è effettuata e la necessità di aver prioritariamente ricevuto e registrato la fattura d’acquisto. La confusione introdotta dalle due modifiche ha reso necessario un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare 01/2018 del 17/01/2018 ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo in cui ricorrono due requisiti:
- L’operazione è effettuata (requisito sostanziale)
- Il committente è in possesso della fattura o di un documento equipollente (requisito formale)
Pertanto il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi entro la dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti.
Facciamo qualche esempio per capire le casistiche che si possono presentare e come si dovrà procedere:
- Operazione effettuata nel 2018, fattura ricevuta e registrata nel 2018: nessun problema, l’iva è detraibile nel mese di registrazione della fattura
- Operazione effettuata nel 2018, fattura ricevuta e registrata nel 2019: l’iva è detraibile nel 2018
- Operazione effettuata nel 2018, fattura ricevuta nel 2018 ma registrata a gennaio 2019: l’iva sarà detraibile con la dichiarazione iva 2018. Quindi la registrazione datata 2019 non confluirà nelle normali liquidazioni del 2019 ma verrà riepilogata su un sezionale iva specifico e detratta solo in fase di dichiarazione annuale
- Operazione effettuata nel 2018, fattura ricevuta nel 2018 ma registrata a maggio 2019: in questo caso l’iva è indetraibile (se non tramite dichiarazione IVA integrativa)
Si ricorda che l’Ade non si è ancora espressa relativamente agli acquisti esteri (CEE ed Extracee) accompagnati o meno da bolletta doganale. Per queste casistiche si è ancora in attesa di un chiarimento.
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